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Parere – artt. 64 e 49 d. lgs. n. 165/2001. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi. Necessità della sottoscrizione dell’accordo di interpretazione da parte di tutti i sindacati firmatari del contratto da interpretare |
Adunanza
della Sezione
Prima 31 Ottobre 2001
N.
Sezione 955/2001.
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oggetto: Richiesta parere – artt. 64 e 49 d. lgs. n. 165/2001. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi. Sottoscrizione dell’accordo di interpretazione da parte di tutti i sindacati firmatari del contratto da interpretare: necessità o meno. |
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Vista la relazione n. 317/01/CD del 7 settembre 2001, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha chiesto di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto; |
ESAMINATI
gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Alessandro Pajno;
PREMESSO in
fatto:
La Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – espone che
con ordinanza del giorno 11 aprile 2001 il Tribunale di Sanremo, adito dal Prof.
Gerboni con ricorso proposto contro i Provveditorati agli studi di Cuneo e
Imperia, disponeva l’inoltro degli atti di causa all’ARAN, affinché
quest’ultima provvedesse alla convocazione delle organizzazioni sindacali per
l’interpretazione autentica dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale
quadro del 7 agosto 1998 sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative
sindacali, in applicazione dell’art. 64 del d. lgs. n. 165/2001. L’ipotesi
di accordo di interpretazione autentica veniva siglato il 31 maggio 2001 dall’ARAN
e dalla medesime Confederazioni sindacali firmatarie del contratto da
interpretare, ad eccezione di CONFSAL, RDB/CUB e UGL..
L’ipotesi di
accordo veniva sottoposta, ai sensi dell’art. 47 d. lgs. n. 165 del 2001, al
Consiglio dei Ministri, che si esprimeva favorevolmente nella riunione del
giorno 11 luglio 2001; nella seduta del 26 luglio 2001 su di essa si esprimeva
favorevolmente l’organismo di coordinamento dei Comitati di settore, ai sensi
degli artt. 47, comma 4 e 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
L’ipotesi di accordo veniva trasmessa alla Corte dei Conti ed al Tribunale di
Sanremo, con riserva di inviare a quest’ultimo, il testo definitivo, in esito
al completamento della procedura di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165 del
2001.
Tanto premesso, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
– (che, una volta ottenuta la certificazione di cui all’art. 47 d. lgs. n.
165/2001, dovrebbe convocare le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell’ipotesi di accordo per la sottoscrizione definitiva) espone che si è
posto un problema interpretativo, occasionato dalla rimostranza di una
confederazione sindacale (la CONFSAL), firmataria dell’Accordo del 7 agosto
1998, ma non della successiva ipotesi di accordo sull’interpretazione
autentica.
Si tratta, in
particolare, di stabilire se, in sede di interpretazione autentica di un
precedente accordo collettivo, sia necessaria la sottoscrizione di tutte le
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo medesimo, ovvero se, ai fini
della sottoscrizione dell’accordo interpretativo (o modificativo), sia
sufficiente acquisire il consenso delle associazioni sindacali che
rappresentino, nel loro complesso, il 51% come media tra dato associativo e dato
elettorale nel comparto e nell’area contrattuale, o almeno il 60% del dato
elettorale nel medesimo ambito (art. 43, comma 3, d. lgs. n. 165 del 2001).
Osserva, in
proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, che l’art. 64, comma 2,
del d. lgs. n. 165 del 2001, nel porre la disciplina concernente la verifica
della possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del contratto
collettivo, volto a risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l’interpretazione di clausole di tale contratto, necessaria per la definizione
di una controversia individuale di lavoro, richiama espressamente l’art. 49
del medesimo decreto legislativo, e non il precedente articolo 43, riguardante
la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. In
presenza di tale situazione, due sembrerebbero, pertanto, essere le soluzioni
possibili, al fine di stabilire la rappresentatività richiesta ai fini della
sottoscrizione degli accordi di un’interpretazione autentica.
Secondo una prima
prospettiva, potrebbe ritenersi necessario che all’accordo interpretativo
aderiscano tutte le associazioni firmatarie dell’accordo originario. Tale
soluzione si fonderebbe sul carattere novativo dell’accordo interpretativo.
Secondo una diversa
prospettiva, occorrerebbe, invece, prendere le mosse dalla portata generale
dell’art. 43, comma 3, in tema di contrattazione collettiva nazionale, con la
conseguenza che il raggiungimento, da parte delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo originario, del livello di rappresentatività ivi
indicato, dovrebbe essere ritenuto sufficiente ai fini della sottoscrizione
dell’accordo intepretativo.
CONSIDERATO:
1. Il Dipartimento
della Funzione pubblica chiede di sapere se, in sede di interpretazione
autentica dei contratti collettivi, prevista dall’art. 49 del d. lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (e richiamata dall’art. 64, comma 2, del medesimo d. lgs.)
"sia necessario ottenere la sottoscrizione di tutti i sindacati firmatari
del contratto collettivo oggetto di interpretazione, ovvero se sia sufficiente
acquisire il consenso del 51% di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali (come media tra dato associativo e dato elettorale, o in alternativa,
quella del 60% come dato associativo)"; se, cioè, ai fini della
sottoscrizione dell’accordo di interpretazione autentica di cui all’art. 49
del d. lgs. n. 165 del 2001, debba farsi applicazione della disposizione
generale di cui all’art. 43, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla
stregua della quale, appunto, l’ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per
l’ammissione alla trattativa sulla contrattazione collettiva, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino
nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato
elettorale nel comparto o nell’area contrattuale o almeno il 60% del dato
elettorale nel medesimo ambito.
2- Il quesito
prospettato importa la determinazione del ruolo, nel quadro più generale della
contrattazione collettiva per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di
un istituto .- appunto, l’interpretazione autentica dei contratti collettivi
– che pare essere stato caratterizzato da vicende, in qualche modo,
tormentate, come sembra reso palese dalle numerose modificazioni intervenute
nella relativa disciplina legislativa.
L’interpretazione
autentica dei contratti collettivi è stata, infatti introdotta dall’art. 53
del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29: tale disposizione è stata novellata
dall’art. 24 del d. lgs. 546 del 1993 che, intervenendo sulla disciplina volta
a regolare il rapporto tra l’accordo di interpretazione autentica e le
controversie individuali (e che sembrava configurare l’intesa ex art. 53,
dichiarando ad essa applicabile l’art. 2113, comma quarto cod. civ. come una
sorta di transazione non impugnabile dai singoli lavoratori interessati), ha
previsto l’efficacia di tale accordo sulle controversie individuali aventi ad
oggetto le materie regolate dall’accordo medesimo "con il consenso delle
parti interessate" (art. 53, comma 2, d. lgs. n. 29 del 1993, nel testo
novellato dall’art. 24 del d. lgs. n. 546 del 1993).
In tale contesto,
la dottrina ha, sin dall’inizio, visto nella norma dell’art. 53 del d. lgs.
n. 29 del 1993, l’introduzione, sotto la veste, assai dubbia, del negozio
interpretativo, di una vera e propria transazione collettiva, in funzione
deflattiva della giurisdizione. La procedura prevista dall’art. 53 è stata
pertanto considerata come lato sensu conciliativa in quanto volta a
comporre una controversia sull’interpretazione dei contratti collettivi,
mentre l’elemento dell’esistenza di una controversia (anche potenziale)
sull’interpretazione del contratto collettivo è stata ritenuto necessario per
integrare la fattispecie legale prevista dal medesimo art. 53 del d. lgs. n. 29
del 1993.
In questa
prospettiva, è stata, pertanto, posta in dubbio la stessa qualificazione legale
di interpretazione autentica fornita dal legislatore, a fronte di una
considerazione transattiva dell’accordo interpretativo; la previsione
normativa espressa dall’efficacia retroattiva dell’accordo, contenuta
nell’art. 53, del tutto superflua ove si fosse dinanzi ad una sua
interpretazione autentica, ha fatto ritenere che, in virtù dell’accordo, si
fosse di fronte ad una nuova clausola contrattuale, destinata a sostituire –
come chiarisce lo stesso art. 53 – la clausola controversa e non ad una
clausola contrattuale meramente interpretativa, destinata, in quanto tale, non a
sostituire ma ad affiancare la clausola interpretata.
La revisione della
norma, operata con il d.lgs. n. 546 del 1993, anche per far fronte alle
perplessità, sotto il profilo costituzionale, generate dal testo originario
dell’art. 53, se ha continuato a sovrapporre lo schema del negozio
interpretativo a quello della transazione collettiva, ha tuttavia introdotto,
come è stato osservato, un regime giuridico volto a consentire, per il futuro,
una nuova disciplina contrattuale, sostitutiva di quella oggetto di
interpretazione, e a predisporre, per il passato, uno schema di transazione a
disposizione delle parti di controversie individuali.
La disciplina sopra
descritta è stata, tuttavia, nuovamente modificata dal d. lgs. n. 80 del 1998
che, da una parte, ha, con l’art. 43, abrogato il secondo comma dell’art.
53, che regolava l’effetto dell’accordo interpretativo sulle controversie
individuali attraverso il meccanismo del consenso delle parti interessate, e
dall’altra, introdotto, con l’art. 68 bis, l’accertamento pregiudiziale
sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi,
prevedendo, nel caso di controversia individuale in cui appaia necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione del tipo di quella sopra ricordata,
la possibilità per il giudice di indicare, con apposita ordinanza, la questione
da risolvere, e di demandare all’ARAN la verifica della possibilità "di
un accordo sull’interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa", rinviando, nel contempo,
la controversia individuale ad una nuova udienza di discussione da celebrarsi
non prima di centoventi giorni dalla data dell’ordinanza medesima. L’art. 68
bis, comma 2, prevede, altresì, espressamente, l’applicabilità,
all’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
controversa, della disciplina dell’art. 53, mentre il successivo comma 3
dispone che, in caso di mancato accordo, il giudice decida sulla questione
oggetto di interpretazione autentica con sentenza immediatamente ricorribile per
cassazione.
La disciplina
introdotta con il decreto legislativo n. 80 del 1998 è stata, adesso,
integralmente riprodotta nel d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni. In particolare, l’at. 53 del d. lgs. n. 29 del 1993, come da
ultimo modificato dal d. lgs. n. 80 del 1998, è stato trasfuso nell’art. 49
del t.u.; l’art. 68 bis del d. lgs. n. 29 del 1993 è stato, invece,
riprodotto nell’art. 64 del medesimo testo unico.
Le modifiche
introdotte con il decreto legislativo n. 80 del 1998 (ed ora interamente
riprodotte con il d. lgs. n. 165 del 2001) hanno significativamente modificato
la disciplina dell’interpretazione autentica, soprattutto nel suo rapporto con
le controversie individuali. In primo luogo, infatti, risulta fortemente
accentuato dal nuovo regime la funzione deflettiva del ricorso alla tutela
giurisdizionale: il d. lgs. n. 80 del 1988, pur non avendo configurato
l’interpretazione autentica come collegata necessariamente e strutturalmente
ad una controversia individuale in atto, ha tuttavia esteso espressamente il
regime giuridico proprio di essa – e quindi, anche, la capacità
dell’accordo interpretativo di sostituire, con effetto ex tunc la
clausola interpretata – all’accertamento pregiudiziale, in tal modo
evidenziando come essa, in via normale, non solo definisce una controversia, ma
tende a sostituirsi, prevenendolo, all’accertamento giudiziario. In secondo
luogo, la nuova disciplina affida l’operatività dell’accordo interpretativo
nei confronti delle controversie individuali non più all’accordo delle
"parti interessate", ma al meccanismo processuale predisposto
dall’art. 68 bis del t.u. n. 80 del 1998 (oggi art. 64 del t.u. n. 165 del
2001), ed in particolare, alla vincolatività, nel processo in relazione al
quale è stato azionato l’accertamento pregiudiziale, dell’accordo
sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa.
La nuova
regolamentazione, infine, sembra rendere ulteriormente evidente la natura
novativa dell’interpretazione autentica e del relativo accordo. In
particolare, assai significativo appare il fatto che l’art. 68 bis (oggi art.
64 del t.u. n. 165 del 2001) riferisca espressamente l’accordo, oltre che
all’interpretazione autentica del contratto, anche alla modifica della
clausola controversa. La circostanza, poi, che l’effetto di sostituzione della
clausola interpretata, con effetto della data di vigenza del contratto
collettivo, risulti riferito dall’art. 68 bis, in forza del richiamo in esso
contenuto all’art. 54 del d. lgs. n. 80 del 1998, sia all’accordo
modificativo che a quello interpretativo, sembra rendere evidente la natura di
novazione oggettiva propria dell’interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
3. Le osservazioni
sopra esposte con riferimento alle vicende, anche relative alla disciplina
positiva, dell’interpretazione autentica dei contratti e degli accordi
collettivi, rendono palese come sia da condividere la tesi che richiede, ai fini
della conclusione dell’accordo interpretativo o modificativo, la
sottoscrizione di tutte le parti che, a suo tempo, hanno sottoscritto il
contratto collettivo , e quindi, anche di tutte le associazioni sindacali che,
ammesse alla contrattazione collettiva, hanno sottoscritto il contratto o
l’accordo collettivo in applicazione della disciplina dell’art. 43, terzo
comma, del t.u. n. 165 del 2001.
Giova in proposito
ricordare che l’interpretazione autentica, quale è disciplinata dall’art.
49 del t.u. n. 165 del 2001 (e già dall’art. 53 del decreto legislativo n. 29
del 1993) non si presenta come un normale procedimento di rinnovo del contratto
collettivo, in esito, ad esempio, alla fisiologica scadenza di esso (la durata
dei contratti collettivi nazionali è disciplinata dalla contrattazione
collettiva: art. 40, comma 3, t.u. n. 165 del 2001), ma come un episodio della
vita e dell’applicazione di un contratto collettivo già vigente. Essa, in
particolare, costituisce una fattispecie legale tipica, ancorata a presupposti
specifici, costituiti, appunto, dalla esistenza di un contratto o accordo
collettivo già concluso e tuttora vigente, e dalla esistenza di una
controversia circa l’interpretazione di una clausola di esso. In presenza di
tali presupposti, ed in relazione alla necessità di risolvere la cennata
controversia, viene, così, attivata la procedura conciliativa prevista
dall’art. 49 del t.u., che vede, da parte dei soggetti interessati, il
compimento di una attività negoziale che ritorna sul negozio precedentemente
concluso, interpretandolo e modificandolo. Appare, pertanto del tutto
ragionevole che, conformemente ai principi generali, la legittimazione al
compimento di tale attività negoziale di carattere sostanzialmente novativo
spetti a tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente accordo, e che,
correlativamente, il nuovo accordo si perfezioni con la partecipazione di tutti
i soggetti autori di quello da interpretare e modificare.
Gli esiti sopra
esposti appaiono, d’altra parte confermati, sul piano della legislazione
positiva, dal testo dell’art. 49 del t.u. n. 165 del 2001, secondo il quale,
quando insorgono controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi,
sono, appunto, "le parti che li hanno sottoscritti" quelle che si
incontrano "per definire consensualmente il significato della clausola
controversa". La norma rende, pertanto, palese che la legittimazione a
partecipare alla procedura (conciliativa) di interpretazione autentica spetta
alle parti che hanno già sottoscritto il precedente accordo e che il nuovo
accordo deve essere definito "consensualmente" e cioè con il consenso
di tutte le parti che hanno sottoscritto il primo. Proprio perché quella di
interpretazione autentica è una procedura conciliativa che si inserisce nelle
vicende e nell’applicazione di un contratto collettivo già vigente, la norma
stabilisce una autonoma legittimazione, coerente con la natura sulla procedura,
sia per la partecipazione ad essa che per la definizione con il nuovo accordo.
Non trovano, pertanto, applicazione, in presenza della speciale norma di cui
all’art. 47, né l’art. 43, comma 1, del t.u. n. 165 del 2001, che
stabilisce, attraverso il meccanismo della rappresentatività, la legittimazione
delle organizzazioni sindacali con riferimento alle procedure di contrattazione
collettivi, né il successivo art. 43, comma 4, che stabilisce la
rappresentatività, (e quindi la legittimazione) alla sottoscrizione del
contratto collettivo.
In questa
prospettiva, appare del tutto ragionevole che l’art. 49 del t.u., richiami, ai
fini della stipulazione dell’accordo interpretativo, le procedure per la
contrattazione collettiva di cui all’art. 47, e non le norme sulla
rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. Nel caso
dell’interpretazione autentica la qualità di parte dell’accordo
interpretativo è infatti, espressamente determinata, come chiarito dallo stesso
art. 49, dalla qualità di parte dell’accordo oggetto di interpretazione, in
relazione al quale hanno già trovato applicazione le norme di cui all’art. 40
del t.u., mentre la sottoposizione dell’accordo interpretativo alle procedure
previste per la contrattazione collettiva si deve al fatto che esso è destinato
a sostituire, con effetto ex tunc, la clausola interpretata, e deve, di
conseguenza essere sottoposto, nell’interesse generale, ai pareri ed alle
certificazioni previste dal medesimo art. 47. Ogni diversa interpretazione della
norma, volta all’applicazione, ai fini della conclusione a sottoscrizione
dell’accordo interpretativo, della disposizione di cui all’art. 43, comma 3,
t.u. n. 165 del 2001, sembra porsi in contrasto con la natura conciliativa del
procedimento di interpretazione autentica, ed appare obiettivamente
incompatibile con la disposizione, contenuta nella ultima parte dell’art. 49,
secondo cui l’accordo interpretativo sostituisce la clausola interpretata
"sin dall’inizio della vigenza del contratto".
E’ evidente,
infatti, che un effetto del genere appare possibile solo in presenza di un
accordo interpretativo sottoscritto da tutte le parti che hanno, a suo tempo,
sottoscritto il contratto collettivo interpretato; mentre un eventuale accordo
interpretativo sottoscritto soltanto da alcune delle associazioni sindacali
firmatarie dell’accordo oggetto di interpretazione non potrebbe che spiegare
effetto ex tunc.
Se quindi, ai fini
della conclusione dell’accordo interpretativo appare, in via generale,
necessario il consenso di tutti i soggetti che hanno sottoscritto l’accordo
originario, e quindi di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie di esso,
occorre, tuttavia, chiarire che sulla questione operano, secondo i principi
generali, anche le vicende concernenti la giuridica esistenza di tali soggetti.
Consegue da ciò che l’eventuale venir meno di una delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo interpretato non impedisce la
conclusione dell’accordo interpretativo, con la partecipazione di quelle che
sono succedute ad esse, o senza la partecipazione di queste, qualora si sia di
fronte ad una mera estinzione dell’organizzazione, non accompagnata da
fenomeni di successione o trasformazione.
4. Gli esiti
interpretativi sopra esposti trovano una ulteriore conferma con riferimento alla
fattispecie di cui all’art. 64 del t.u., e cioè allorché si sia di fronte ad
un accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione di
un contratto collettivo (ed il quesito prospettato discende, appunto, secondo
quanto riferisce il Dipartimento della funzione pubblica, da un procedimento del
genere).
Qui, infatti,
l’accordo interpretativo non è più soltanto il frutto di una procedura in
senso lato conciliativa, ma costituisce un vero e proprio strumento alternativo
alla tutela giurisdizionale; esso, pertanto, suppone una controversia
individuale in atto, mentre la sua conclusione si risolve in una soluzione della
controversia diversa da quella giurisdizionale (la tutela giurisdizionale è,
infatti, temporaneamente impedita dallo svolgimento della procedura di
interpretazione autentica: art. 64, comma 2). L’accertamento pregiudiziale si
inserisce, infine, in un complesso procedimento, che contempla anche l’esito
negativo della procedura volta all’interpretazione autentica, e la definizione
della relativa questione da parte del giudice della controversia individuale,
con sentenza immediatamente ricorribile per cassazione (art. 64, comma 3, t.u.).
In tale contesto,
appare assai significativa la disposizione di cui all’art. 64, comma 5, del
t.u., secondo cui l’ARAN e le organizzazione sindacali firmatarie del
contratto collettivo possono intervenire nella controversia individuale di
lavoro anche oltre il termine di cui all’art. 419 c.p.c., e sono legittimate
alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono la
questione pregiudiziale (nel caso, evidentemente, di mancato accordo
sull’interpretazione autentica). La norma configura un intervento autonomo o
indipendente delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alla fase
giudiziaria che ha per oggetto la soluzione della questione interpretativa già
oggetto del procedimento di interpretazione autentica conclusosi negativamente.
Una situazione processuale del genere non può che trovare il proprio fondamento
nella qualità di parte necessaria del procedimento di interpretazione autentica
(e dell’eventuale accordo), di tutte le organizzazioni sindacali a suo tempo
firmatarie del contratto collettivo oggetto di interpretazione.
P.Q.M.
Nelle
considerazioni sopra esposte è il parere del Consiglio di Stato.
Per
estratto dal verbale
Il
Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto Il Presidente
della Sezione (Paolo Salvatore)